Sez. L, Sentenza n. 2941 del 22/07/1976 (Rv. 381699 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO - CLAUSOLA DI STABILITA PER UNA DURATA MINIMA DEL RAPPORTO - COMPATIBILITA - REQUISITI FORMALI - FORMA SCRITTA - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO - CLAUSOLA DI STABILITA PER UNA DURATA MINIMA DEL RAPPORTO - COMPATIBILITA - REQUISITI FORMALI - FORMA SCRITTA - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
La clausola di relativa stabilita per una durata minima garantita del rapporto di lavoro, pattuita a favore del prestatore d'opera - e anche di entrambe le parti, purche, in tal caso, il divieto di recesso ad nutum non acquisti durata permanente, anziche temporanea, in virtu dell'eventuale carattere continuativo della possibilita di rinnovo - non altera alle sue origini la sostanziale natura del contratto di lavoro a tempo indeterminato e non e percio incompatibile con le norme di cui alla legge n 230 del 1962. Ne consegue che la clausola di relativa stabilita del rapporto non soggiace alla regola relativa ai requisiti formali del contratto di lavoro a tempo determinato ed alla necessita della prova scritta per la validita dell'apposizione del termine, stabilita dall'art 2097 cod civ e ribadita piu rigorosamente dal terzo comma dell'art 1 della suddetta legge n 230 del 1962. (V 2304/74, mass n 370692; (V 368/71, mass n 349937; (V 262/71, mass n 349717).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2097, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)