Sez. 2, Sentenza n. 368 del 15/02/1971 (Rv. 349937 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - CON CLAUSOLA DI DURATA MINIMA DEL RAPPORTO - TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO IN CONTRATTO A TERMINE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - CON CLAUSOLA DI DURATA MINIMA DEL RAPPORTO - TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO IN CONTRATTO A TERMINE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
In materia di contratti di lavoro, accanto al puro contratto a termine ed al puro contratto a tempo indeterminato puo riconoscersi una terza Forma di contratto nel quale, in una certa misura, si rinvengono i requisiti tipici dei primi due. Cio si verifica con l'inserimento di una clausola di stabilita o di durata minima garantita nel rapporto a tempo indeterminato, mediante la quale, pur garantendosi per tale durata minima gli effetti obbligatori del contratto a termine, non rimangono escluse le garanzie del normale rapporto a tempo indeterminato ne gli oneri connessi con l'eventuale licenziamento. Anche se in tali contratti con maggior frequenza e il solo datore di lavoro ad assumere l'impegno di durata minima, nulla esclude la possibilita di un'assunzione reciproca del predetto Obbligo da parte di ambedue i contraenti. Tale circostanza non puo avere come suo effetto quello di trasformare in contratto a termine quello originariamente sorto a tempo indeterminato, poiche l'unica diversita, in questa seconda ipotesi, consiste nel fatto che nel periodo di tempo di durata minima determinata a priori dalle parti la compressione della facolta di recesso ad nutum che costituisce uno dei requisiti tipici del contratto a tempo indeterminato, anziche gravare su uno solo dei contraenti, verra a pesare nei confronti di entrambi. Una volta trascorso, peraltro, il suddetto intervallo di tempo, e l'impedimento alla facolta di recedere, convenzionalmente posto, sia venuto a cadere, il rapporto a tempo indeterminato con tutte le norme ad esso applicabili riprende il suo pieno vigore. (nella specie il giudice di merito, con riguardo alla clausola ' la durata minima del rapporto sara di anni nove e si proroghera tacitamente per uguale periodo se non disdetto almeno sei mesi prima del detto terminé, aveva ritenuto che il rapporto serbasse le caratteristiche di quelli a tempo indeterminato, ma nell'interpretare la facolta di proroga tacita, concessa dalla clausola, aveva concluso ch'essa fosse contemplata non per un solo novennio successivo al primo, bensi continuativamente di novennio in novennio. La suprema Corte ha ritenuto che siffatta interpretazione scindesse le diverse parti del contenuto della clausola attribuendo loro un significato avente per effetto una qualificazione giuridica del rapporto che poteva presentare aspetti illogici e contraddittori, avendo il giudice trascurato il punto decisivo della possibilita o meno di conciliare, nella specie, da una parte la concessione della proroga tacita della durata minima del rapporto, interpretata nel senso della possibilita di rinnovo continuato di tale periodo, e dall'altra la qualificazione del rapporto come a tempo indeterminato nonostante che il divieto del recesso ad nutum, in forza di quella possibilita, finisse per acquistare carattere permanente anziche temporaneo). (V 4014'69, massima n 344503' 1064'69, massima n 339557' 1059'69, massima n 339549).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)