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Sez. 3, Sentenza n. 12280 del 16/09/2000 (Rv. 540220 - 01)

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - ORDINANZA AMMISSIVA | Reclamo ex art. 178 cod.proc.civ. - Omissione - Rimessione della causa al collegio - Proposizione della richiesta di revoca - Ammissibilità - Mancata richiesta - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540220-01

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - ORDINANZA AMMISSIVA

La mancata proposizione del reclamo, ex art. 178 cod. proc. civ., avverso l'ordinanza ammissiva di una prova non impedisce alla parte che si sia opposta all'ammissione di dolersene davanti al Collegio quando questo sia investito di tutta la causa ai sensi del successivo art. 189, sempre che, in sede di conclusioni definitive, abbia richiesto la revoca di detta ordinanza, restando in caso contrario precluso al Collegio la decisione in ordine all'ammissibilità della prova onde così provvedere all'eventuale sua revoca, con l'ulteriore conseguenza che la cennata questione non può neanche essere proposta in sede di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)