Sez. 2, Sentenza n. 9083 del 24/08/1991 (Rv. 473631 - 01)
Prova civile - Assunzione dei mezzi di prova in genere - Ordinanza ammissiva | Mancato reclamo ex art. 178 cod. proc. civ. - Rimessione della causa al collegio - Proposizione in questa sede della richiesta di revoca - Ammissibilità - Mancata richiesta - Conseguenze.
Prova civile - Assunzione dei mezzi di prova in genere - Ordinanza ammissiva
La mancata proposizione del reclamo ex art. 178 cod. proc. civ. avverso l'ordinanza ammissiva di una prova, non impedisce alla parte che si sia opposta all'ammissione, di dolersene davanti al Collegio, quando questo sia investito di tutta la causa ai sensi del successivo art. 189, sempre che in sede di conclusioni definitive abbia richiesto la revoca di detta ordinanza, restando in caso contrario precluso al Collegio di decidere in ordine all'ammissibilità della prova e così provvedere all'eventuale sua revoca, con l'ulteriore conseguenza che la cennata questione non può neanche essere proposta in sede di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)