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Sez. 1, Sentenza n. 14019 del 26/05/2025 (Rv. 674834-01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Violazione obblighi informativi dell'intermediario - Prescrizione dell'azione di risoluzione contrattuale - Decorrenza - Dalla data di esecuzione dell'ordine di investimento. PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - In genere.
Stato
decisa il 2025-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674834-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte dell'investitore, dell'azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di investimento, con la conseguente restituzione di quanto investito, per effetto della violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, inizia a decorrere dalla data di avvenuta esecuzione dell'ordine predetto, essendo questo il momento in cui si verifica l'inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione può esser fatto valere.

Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)