Sez. 3, Sentenza n. 2490 del 01/03/1993 (Rv. 481164 - 01)
Contratti agrari - Controversie, disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Conciliazione | Partecipazione della parte a mezzo di procuratore legale - Incarico verbale al procuratore - Sufficienza.
Contratti agrari - Controversie, disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Conciliazione
La parte che ha richiesto il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203 può parteciparvi anche per mezzo di un procuratore legale incaricato verbalmente (salva restando la facoltà dell'altra parte di richiedere a questo di giustificare i suoi poteri, ai sensi dell'art. 1393 cod. civ.) perché, vertendosi in tema di tentativo di conciliazione amministrativo e non giudiziale, non è applicabile la norma dettata dall'art. 420 cod. proc. civ. per le conciliazioni in materia di lavoro, che richiede una procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1393, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)