Sez. 3, Sentenza n. 2569 del 24/03/1997 (Rv. 503196 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Partecipazione della parte a mezzo di un proprio rappresentante - Incarico verbale - Sufficienza.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
La parte che ha richiesto il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 46 legge n. 203 del 1982, può parteciparvi anche per mezzo di un proprio rappresentante incaricato verbalmente salva restando la facoltà dell'altra parte di richiedere a questo di giustificare i suoi poteri ai sensi dell'art. 1393 c.c., perché vertendosi in tema di tentativo di conciliazione amministrativo e non giudiziale non è applicabile la norma dettata dall'art. 420 cod. proc. civ. per le conciliazioni in materia di lavoro, che richiede una procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1393, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)