Sez. 3, Sentenza n. 11268 del 14/11/1997 (Rv. 509883 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Partecipazione personale della parte - Necessità - Esclusione - Partecipazione a mezzo di legale in qualità di rappresentante ancorché sfornito di procura - Ammissibilità - Richiesta di giustificazione dei poteri avanzata dalla controparte ex art. 1393 cod. civ. - Legittimità.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
La "ratio legis" dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982 (tentativo obbligatorio di conciliazione in tema di controversie agrarie) non impone che, al previsto tentativo di conciliazione, sia presente la parte personalmente, risultando, all'uopo, sufficiente la presenza di un suo legale in qualità di rappresentante, ancorché sfornito di documentata procura, vertendosi, nella specie, in tema di conciliazione amministrativa e non giudiziale (con conseguente inapplicabilità delle norme dettate per quest'ultima fattispecie, quale quella di cui all'art. 420 cod. proc. civ.), e salva restando la facoltà, per la controparte, di richiedere al rappresentante la giustificazione dei suoi poteri, giusto disposto dell'art. 1393 cod. civ..
Riferimenti normativi: Legge 05/03/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)