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Sez. 3, Sentenza n. 11951 del 16/05/2013 (Rv. 626534 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI | Sanzione disciplinare - Omessa indicazione delle autorità cui notificare il ricorso - Provvedimento sanzionatorio - Validità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626534-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI

I provvedimenti amministrativi che irroghino sanzioni, anche disciplinari, debbono contenere l'indicazione dell'autorità dinanzi alla quale impugnare il provvedimento e del termine entro quale farlo, mentre nessuna norma prescrive che esse debbano indicare anche le modalità di proposizione del ricorso. È, pertanto, valido ed efficace l'atto col quale l'ordine dei medici, infliggendo una sanzione disciplinare, ometta di avvertire il destinatario che l'eventuale ricorso all'organo competente debba essere notificato anche al prefetto ed al procuratore della repubblica.

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 53, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)