Sez. 3, Sentenza n. 7512 del 16/07/1999 (Rv. 528676 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - DENTISTI ED ODONTOTECNICI | Procedimento disciplinare - Censura inflitta dal Collegio provinciale - Ricorso alla commissione centrale - Termini per la notifica e per il deposito della relata - Inosservanza - Conseguenze - Irricevibilità del ricorso.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - DENTISTI ED ODONTOTECNICI
In tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti le professioni sanitarie, gli artt. 53 e 54 del d.P.R. 221/50 dispongono che il ricorso presentato alla Commissione Centrale avverso i provvedimenti disciplinari (nella specie, censura) irrogati dai competenti organi provinciali va notificato nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione del provvedimento impugnato e, nei trenta giorni successivi, depositato presso la segreteria della commissione stessa con la relata delle notificazione effettuate, con la conseguenza che il ricorso stesso deve essere dichiarato irricevibile in caso di mancato rispetto delle predette formalità (nella specie, intempestivo deposito della relata di notifica al Ministero della Sanità).
Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 221 art. 53, Legge 05/04/1950 num. 221 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)