Sez. 3, Sentenza n. 3999 del 17/12/1969 (Rv. 344481 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - SIMULAZIONE DI UNA COMPRAVENDITA PER INTERPOSIZIONE FITTIZIA - DEDUZIONE DA PARTE DELL'ATTORE DELLA SOTTRAZIONE DEL BENE ACQUISTATO AL PATRIMONIO DEL 'DE CUIUS' - MANCATA DOGLIANZA DELLA LESIONE DEI SUOI DIRITTI DI LEGITTIMARIO - SPETTANZA DEI SOLI MEZZI PROBATORI CONSENTITI AL SUO DANTE CAUSA)*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - SIMULAZIONE DI UNA COMPRAVENDITA PER INTERPOSIZIONE FITTIZIA - DEDUZIONE DA PARTE DELL'ATTORE DELLA SOTTRAZIONE DEL BENE ACQUISTATO AL PATRIMONIO DEL 'DE CUIUS' - MANCATA DOGLIANZA DELLA LESIONE DEI SUOI DIRITTI DI LEGITTIMARIO - SPETTANZA DEI SOLI MEZZI PROBATORI CONSENTITI AL SUO DANTE CAUSA)*
Qualora la parte non sostenga in giudizio che, per effetto della dedotta simulazione, mediante interposizione fittizia, di un contratto di compravendita siano stati lesi i suoi diritti di legittimaria, ma si limiti a sostenere che tale simulazione comporta la sottrazione del bene, simulatamente acquistato da un terzo, al patrimonio del de cuius con conseguente perdita per ciascun successore la parte stessa non fa valere i suoi diritti di legittimaria e non puo, quindi, avvalersi, per la prova della simulazione, se non dei mezzi che sarebbero stati consentiti al suo dante causa. (V 1762-69, massima n 340814).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 735, Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)