Sez. 1, Sentenza n. 167 del 22/01/1972 (Rv. 355928 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - LIMITI - AZIONE DEGLI EREDI DEI CONTRAENTI - LEGITTIMARI PER L'INTEGRAZIONE DELLA QUOTA - INAPPLICABILITA - AZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILE - APPLICABILITA - AZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE - ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - LIMITI - AZIONE DEGLI EREDI DEI CONTRAENTI - LEGITTIMARI PER L'INTEGRAZIONE DELLA QUOTA - INAPPLICABILITA - AZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILE - APPLICABILITA - AZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE - ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA.*
Ai fini della domanda diretta all'accertamento della simulazione di Atti compiuti dal de cuius, il legittimario ha veste di terzo, e quindi, puo valersi della prova testimoniale senza limiti, solo quando agisce per la reintegrazione della quota a lui riservata; mentre soggiace ai limiti stabiliti per le parti quando la sua Azione non miri soltanto a detta reintegrazione, ma tenda anche al conseguimento della disponibile. Anche il coniuge superstite deve soggiacere alla predetta disciplina probatoria, e cioe deve considerarsi terzo, se agisca quale legittimario per il recupero della quota di riserva, e deve qualificarsi parte se agisca quale avente causa dal de cuius. (Conf 1762'67, mass n 340814; V 3999'69, mass n 344481).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 735, Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)