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Sez. 3, Sentenza n. 1762 del 20/05/1969 (Rv. 340814 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE (ORALE) - LIMITI - AZIONE INTENTATA DAGLI EREDI DI UNO DEI CONTRAENTI - LEGITTIMARI PER L'INTEGRAZIONE DELLA QUOTA - ESCLUSIONE - AVENTI CAUSA DAL DE CUIUS - APPLICABILITA - AZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE - ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1969-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340814-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE (ORALE) - LIMITI - AZIONE INTENTATA DAGLI EREDI DI UNO DEI CONTRAENTI - LEGITTIMARI PER L'INTEGRAZIONE DELLA QUOTA - ESCLUSIONE - AVENTI CAUSA DAL DE CUIUS - APPLICABILITA - AZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE - ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA.*

Qualora l'Azione di simulazione sia proposta dagli eredi di una delle parti contraenti, occorre distinguere se essi agiscano quali legittimari per l'integrazione della quota di legittima, ovvero quali aventi causa del de cuius solo nella prima ipotesi essi sono equiparati ai terzi e possono quindi provare la simulazione anche a mezzo di testi, senza alcuna delle limitazioni di cui agli artt. 2722 e 2724 cod.civ.. anche il coniuge superstite che agisce in simulazione deve soggiacere alla predetta disciplina probatoria e cioe deve considerarsi terzo se agisce quale legittimario per il recupero delle quote di riserva e deve qualificarsi parte se agisce quale avente causa del de cuius. (V. 3235-68, mass. N. 336183 1904-68, mass. N.333893 1658-67, mass. N. 328468 1192-66, mass. N. 322383 39-66, mass. N. 320085).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2724

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)