Sez. 1, Sentenza n. 9365 del 05/05/2005 (Rv. 582183 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Residenza anagrafica del destinatario diversa da quella effettiva - Conoscenza della residenza effettiva da parte del notificante - Esecuzione della notifica nel luogo di residenza effettiva - Necessità - Applicabilità del principio anche al comune in caso di mancato aggiornamento dei registri anagrafici - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
Se la parte notificante conosce (o è in grado di conoscere facendo uso della diligenza che il caso suggerisce) il luogo di reale dimora abituale del destinatario, diverso da quello risultante dai registri anagrafici, in quel luogo deve far eseguire la notifica, posto che lo scopo della notificazione è quello di far pervenire effettivamente l'atto al destinatario ovvero di porlo in condizione di conoscerlo. Tale principio non subisce eccezioni e, pertanto, vale anche nei confronti del comune, che, in violazione del suo obbligo di tenere aggiornata l'anagrafe della popolazione residente, abbia omesso di assumere le doverose iniziative per una variazione delle relative registrazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)