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Sez. 2, Sentenza n. 2974 del 07/05/1981 (Rv. 413519 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - EFFETTI - IN GENERE - MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - CREDITO DEL COEREDE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1981-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413519-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - EFFETTI - IN GENERE - MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - CREDITO DEL COEREDE - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Il credito del coerede per i miglioramenti e le addizioni eseguite sui beni che ricadono nel compendio ereditario, sia che gli stessi si trovino nel suo possesso esclusivo sia che formino oggetto di compossesso, non e soggetto alla disciplina dell'art 1150 cod civ sugli effetti del possesso dei terzi, ma a quella che regola i rapporti tra i partecipanti alla comunione. Pertanto, il coerede suddetto ha unicamente il diritto di essere rimborsato delle spese sostenute per la cosa comune, le quali, al momento dell'attribuzione delle quote, si ripartiscono fra i vari condividenti secondo il principio nominalistico. (Conf 925/79, mass n 397087; (Conf 3117/72, mass n 360899, nella prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 714, Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1150

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)