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Sez. 2, Sentenza n. 925 del 10/02/1979 (Rv. 397087 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - IN GENERE - MIGLIORAMENTI APPORTATI DA UN COEREDE AL BENE EREDITARIO DA LUI POSSEDUTO - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 1150 COD CIV - INAPPLICABILITA - DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE FATTE PER LA COSA COMUNE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397087-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - IN GENERE - MIGLIORAMENTI APPORTATI DA UN COEREDE AL BENE EREDITARIO DA LUI POSSEDUTO - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 1150 COD CIV - INAPPLICABILITA - DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE FATTE PER LA COSA COMUNE - CONSEGUENZE.*

Il coerede, il quale abbia apportato miglioramenti al bene ereditario da lui posseduto, non puo invocare la disciplina dell'art 1150 cod civ - la quale attribuisce al terzo possessore di buona fede una indennita pari all'aumento di valore della cosa per effetto dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, ha unicamente il diritto di essere rimborsato delle spese fatte per la cosa comune, dal momento che lo stato di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti apportati dal coerede: ne consegue che al momento dell'attribuzione delle quote l'apporto si ripartisce, insieme con le spese, tra i vari condividenti, secondo il principio nominalistico.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 1150

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)