Sez. 2, Sentenza n. 3617 del 11/04/1987 (Rv. 452562 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER I MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE - IN FAVORE DEL COEREDE CHE HA POSSEDUTO LA COSA COMUNE - ESCLUSIONE - RIMBORSO DELLE SPESE - AMMISSIBILITÀ - RIPARTIZIONE.*
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER I MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE - IN FAVORE DEL COEREDE CHE HA POSSEDUTO LA COSA COMUNE - ESCLUSIONE - RIMBORSO DELLE SPESE - AMMISSIBILITÀ - RIPARTIZIONE.*
Il coerede che ha migliorato il bene comune da lui posseduto non può invocare l'applicazione dell'art. 1150 cod. civ., che riconosce il diritto ad un'indennità pari all'aumento di valore della cosa determinato dagli apportati miglioramenti, ma, come mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, può soltanto pretendere il rimborso delle spese eseguite per la cosa comune, le quali si ripartiscono, al momento dell'attribuzione delle quote, secondo il principio nominalistico, dato che lo stato di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti stessi. (V 2974/81, mass n 413519; (V 925/79, mass n 397087).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 714, Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1150
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)