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Sez. L, Sentenza n. 7440 del 03/06/2000 (Rv. 537217 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Personale dell'azienda - Collocamento e spostamento nei reparti dell'azienda - Potere del datore di lavoro - Insindacabilità - Limiti - Conseguenze - Mancato trasferimento di un lavoratore ad altro reparto - Successivo collocamento in cassa integrazione - Prova presuntiva di discriminazione - Insussistenza.
Stato
decisa il 2000-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537217-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

La collocazione e il successivo spostamento del personale nei vari reparti dell'azienda è un momento essenziale del potere autorganizzativo del datore di lavoro, di per sè sottratto ai limiti relativi ai trasferimenti, e quindi non sindacabile in mancanza di specifici elementi che evidenzino una discriminazione o una mera vessazione del soggetto; pertanto la circostanza che un lavoratore, non essendo stato trasferito ad altri reparti, diversamente dai suoi colleghi, sia successivamente ricompreso tra i lavoratori sospesi in occasione di una procedura di cassa integrazione, non costituisce prova presuntiva di una mancanza di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto da parte del datore di lavoro, che valga a gravare quest'ultimo dell'onere della prova della mancata discriminazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)