Sez. 2, Sentenza n. 2108 del 24/05/1975 (Rv. 375852 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RIVENDICANTE - CONTENUTO - LIMITI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RIVENDICANTE - CONTENUTO - LIMITI.*
Il rigore dell'Onere della prova in tema di revindica, - per cui l'attore e tenuto a dimostrare che il bene rivendicato e stato da lui acquistato a titolo originario o gli e pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a titolo originario, ovvero che tale serie di validi trasferimenti si e protratta per il tempo necessario per l'usucapione -, puo attenuarsi in situazioni particolari, nelle quali si deve tener conto delle ammissioni del convenuto, come quando quest'ultimo deduca, a scopo difensivo, un titolo di acquisto o una situazione giuridica che non solo non ponga in discussione ma, anzi, ammetta l'originaria appartenenza del bene all'attore o ad un dante causa di lui. (V 1515/74, mass n 369652; 1283/71, mass n 351468; (V 771/69, mass n 339092).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)