Sez. U, Sentenza n. 5510 del 14/05/1993 (Rv. 482359 - 01)
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - In genere | Azione disciplinare - Decorrenza del termine di decadenza - Notizia del fatto - Configurabilità - Condizioni.
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - In genere
La notizia del fatto che forma oggetto dell'azione disciplinare a carico del magistrato, idonea a segnare - ai sensi dell'art. 12 della legge 3 gennaio 1981 n. 1 (che ha sostituito l'ultimo comma dell' art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958 n. 916) - il "dies a quo" del termine di decadenza per il promovimento della relativa azione, deve essere intesa come conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, non essendo sufficiente l'acquisizione di dati che non consentano una esauriente formulazione dell'incolpazione e restando altresì escluso che la prova di detta conoscenza, con riferimento ad un esposto inviato al C.S.M. e da questo archiviato, possa desumersi dalla previsione dell'art. 20, primo comma, del regolamento interno dello stesso C.S.M. approvato con d.P.R. 26 marzo 1976 (relativa all' obbligo del Consiglio di dare immediata informazione ai titolari dell' azione disciplinare di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare), atteso che tale disposizione non dimostra, di per sè, che la trasmissione dell'informazione vi sia effettivamente stata né consente di accertare il momento in cui essa sia pervenuta ai destinatari.
Riferimenti normativi: DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)