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Sez. U, Sentenza n. 50 del 08/02/2001 (Rv. 548162 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Azione disciplinare - Termine di decadenza - Decorrenza - Notizia del fatto - Estremi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548162-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

La notizia del fatto che forma oggetto dell'azione disciplinare a carico del magistrato, idonea a segnare - ai sensi dell'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, che ha sostituito l'originario ultimo comma dell'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 - il "dies a quo" del termine annuale di decadenza per il promovimento della relativa azione, deve essere intesa come conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, non rilevando al suddetto fine l'acquisizione di dati insufficienti ad un'esauriente formulazione dell'incolpazione ed alle corrispondenti esigenze di difesa dell'accusato. Ne deriva che una siffatta conoscenza qualificata non può ritenersi derivante dalla comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare dell'avvio di un procedimento penale a carico del magistrato, quando non risulti dimostrato che dalla medesima emergano tutti gli elementi dell'illecito di natura disciplinare successivamente contestato. (Nella specie, sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha escluso la rilevanza, ai fini del decorso del termine, della conoscenza - acquisita dai titolari dell'azione disciplinare attraverso comunicazioni concernenti procedimenti penali a carico del magistrato - dell'avvenuta assunzione, da parte di quest'ultimo, di incarichi extragiudiziari, trattandosi di comportamenti di per sè indifferenti, suscettibili di assumere connotati lesivi dell'Ordine giudiziario solo per effetto di circostanze diverse ed ulteriori, tra cui il difetto di preventiva autorizzazione da parte del CSM; ed ha ritenuto esente da censure la sentenza impugnata, la quale aveva individuato il "dies a quo" nella successiva notizia, fornita dal CSM ai titolari dell'azione disciplinare, che gli incarichi in questione non erano stati autorizzati dall'Organo di autogoverno della magistratura).

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)