Sez. U, Sentenza n. 910 del 25/01/2002 (Rv. 551853 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Decorrenza del termine per l'azione disciplinare - Notizia del fatto formante oggetto dell'addebito - Estremi - Indicazione di dati sufficienti per un'esauriente formulazione dell'incolpazione - Idoneità - Fattispecie caratterizzata da esposto contro il magistrato contenente puntuale descrizione dei fatti di rilevanza disciplinare - Decorrenza del termine - Dalla conoscenza dell'esposto.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrato, la "notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito", che segna la decorrenza del termine per l'azione disciplinare ai sensi dell'art. 59 sesto comma del d.P.R. 16.6.58 n. 916, va intesa come conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, con la conseguenza che al suddetto fine rileva non il compimento, bensì l'acquisizione della conoscenza dei fatti nel loro insieme da parte del Ministro o del Procuratore Generale (nella specie la corte ha ritenuto che il computo per la decorrenza del detto termine andava effettuato dalla data in cui l'esposto, contenente il quadro completo dei fatti di rilievo disciplinare addebitati al magistrato che sono stati recepiti nell'incolpazione disciplinare, è stato trasmesso dal Ministro alla sezione disciplinare del C.S.M.).
Riferimenti normativi: DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 com. 6 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)