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Sez. L, Sentenza n. 3374 del 11/02/2009 (Rv. 606887 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Art. 10 del Regolamento del trattamento di quiescenza del personale della Cassa di Risparmio di Roma del 1971 - Indennità "ad personam" non pensionabili - Interpretazione - Regole ermeneutiche applicabili - Criterio letterale - Prevalenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606887-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

L'art. 10 del Regolamento del trattamento di quiescenza del personale della Cassa di Risparmio di Roma del 30 luglio 1971, laddove fa riferimento alle indennità "ad personam" non pensionabili, va interpretato nel senso che è da considerarsi pensionabile tutta la retribuzione in atto, con determinate eccezioni, tra le quali non può farsi rientrare l' "indennità estero" o di rimborso spese di affitto, posto che dal sistema delle regole ermeneutiche in materia di contratti si desume il principio per cui, laddove il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate lasci trapelare in modo certo ed immediato la volontà delle parti, come nella specie, è superfluo andare alla ricerca di una volontà diversa, avendo la ricerca interpretativa già raggiunto un utile risultato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)