Sez. L, Sentenza n. 4680 del 02/04/2002 (Rv. 553442 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Regole ermeneutiche - Principio di gerarchia - Conseguenze - Ricorso alle norme interpretative integrative previste dagli artt. 1366 e seguenti - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
Dal sistema delle regole ermeneutiche in materia di contratti si desume l'esistenza di un principio di gerarchia, nel senso che le norme interpretative di cui agli artt. 1362 - 1365 cod. civ. prevalgono su quelle interpretative integrative di cui agli artt. 1366 - 1371 cod. civ. per modo che la determinazione oggettiva del significato e della portata da attribuire alla dichiarazione negoziale non ha alcuna ragione di essere quando la ricerca soggettiva abbia condotto ad un utile risultato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1364, Cod. Civ. art. 1365, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1368, Cod. Civ. art. 1369, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1371
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)