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Sez. 1, Sentenza n. 26690 del 13/12/2006 (Rv. 593653 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Comune intenzione delle parti - Individuazione - Regole ermeneutiche - Ordinazione gerarchica - Funzione sussidiaria delle norme c.d. interpretative integrative di cui agli artt. 1366 - 1371 cod. civ. - Sufficienza del senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti - Ricorso ai criteri sussidiari - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593653-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono elencate negli artt.1362 - 1371 cod.civ. secondo un ordine gerarchico: conseguenza immediata è che le norme strettamente interpretative, dettate dagli artt.1362 - 1365 cod.civ., precedono quelle interpretative integrative, esposte dagli artt. 1366 - 1371 cod.civ. e ne escludono la concreta operatività quando la loro applicazione renda palese la comune volontà dei contraenti. Da questo principio di ordinazione gerarchica (o gradualismo) delle regole ermeneutiche, nel cui ambito il criterio primario è quello esposto dal primo comma dell'art. 1362 cod.civ., vale a dire il criterio dell'interpretazione letterale, consegue ulteriormente che qualora il giudice del merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune, così che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta, dovendosi far ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti, collegamento logico tra le varie clausole) siano insufficienti alla identificazione della comune intenzione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)