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Sez. 1, Sentenza n. 10866 del 17/12/1994 (Rv. 489285 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Compensi spettanti ad un amministratore provvisorio - Decisione sull'opposizione avverso il decreto di liquidazione - Relativa ordinanza del Tribunale - Impugnazione con ricorso per Cassazione - ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489285-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

L'ordinanza con cui il tribunale decide, ai sensi dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980 n. 319, sull'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti ad un amministratore provvisorio (nella specie, di un complesso residenziale), nominato dal pretore in via d'urgenza, è impugnabile con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., configurando un provvedimento definitivo che risolve, con efficacia di giudicato, una controversia su diritti soggettivi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)