Sez. 1, Sentenza n. 5328 del 01/06/1994 (Rv. 486841 - 01)
Procedimento civile - Ausiliari del giudice - Liquidazione del compenso | Al perito, al consulente tecnico o ad altri ausiliari del giudice - Provvedimento relativo - Reclamo - Ammissibilità - Giudice competente - Reclamo allo stesso collegio della pronuncia del provvedimento di liquidazione - Ammissibilità.
Procedimento civile - Ausiliari del giudice - Liquidazione del compenso
Nel sistema adottato dall'art. 11 della legge n. 319 del 1980, la liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico o ad altri ausiliari del giudice, deve ritenersi suscettibile di reclamo al Tribunale o alla Corte di Appello cui appartiene il giudice o presso cui esercita le funzioni il Pubblico Ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il relativo decreto, anche nel caso in cui tale provvedimento sia stato già pronunciato dallo stesso collegio, essendo il reclamo stesso non già un mezzo di impugnazione, da devolvere necessariamente ad un diverso e sovraordinato organo giudiziario, ma uno strumento di opposizione destinato a fare acquisire al provvedimento medesimo la sua definitività e, quindi, idoneo a sottrarlo allo straordinario e residuale rimedio del ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)