Sez. 5, Sentenza n. 334 del 28/01/1997 Cc. (dep. 25/03/1997) Rv. 207910 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Provvedimenti " a catena" - Retrodatazione della decorrenza del termine massimo di custodia cautelare a partire dal primo provvedimento - Provvedimenti emessi nel corso dello stesso procedimento - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
In tema di limiti massimi della custodia cautelare, la retrodatazione del computo dei termini a partire dal primo provvedimento prevista dall'art. 297 terzo comma cod. proc. pen. in caso di c.d. "contestazione a catena" deve trovare applicazione anche quando il primo provvedimento sia stato emesso nel corso di un diverso procedimento. Il principio stabilito dalla norma, dopo le modifiche introdotte dalla l. 8 agosto 1995 n. 332, trova applicazione ogni volta sussista la possibilità della contestazione contestuale e, per qualsiasi motivo, questa sia frazionata in ordinanze successive.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)