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Sez. 4, Sentenza n. 2766 del 13/11/1996 Cc. (dep. 21/12/1996) Rv. 206325 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Contestazioni a catena - Fatti connessi - Provvedimenti annessi in procedimenti distinti - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206325-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

Nella nuova formulazione, introdotta dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1995, n. 332, l'art. 297 cod. proc. pen., che disciplina le cosiddette "contestazioni a catena", rafforza il principio della concentrazione di provvedimenti cautelari nel senso di far decorrere dal primo i termini di carcerazione ogniqualvolta sussiste la possibilità della contestazione contestuale e, per un qualsiasi motivo, questa sia frazionata in ordinanze successive, emesse anche in procedimenti distinti ma per fatti connessi ex art. 12 cod. proc. pen.. (Conf. sez. IV, 19 novembre 1996, P.M. in proc. Greco in corso di massimazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)