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Sez. 1, Sentenza n. 1502 del 13/05/1968 (Rv. 333171 - 01)

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - DECRETI DELLA CORTE D'APPELLO EX ART.22 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333171-01

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - DECRETI DELLA CORTE D'APPELLO EX ART.22 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

I decreti pronunciati dalla Corte d' appello a norma dell'art. 22 della legge fallimentare non sono assoggettabili a ricorso per Cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimenti ad effetti meramente processuali, destinati per legge a lasciare del tutto impregiudicati i diritti delle parti sul piano del diritto sostanziale ed insuscettibili di passaggio in giudicato. (Conf. Alla sent. N. 426-65 e 1912-63).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)