Sez. 1, Sentenza n. 2443 del 15/04/1980 (Rv. 406158 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELLA ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI - DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO CONTENENTE LA DECLARATORIA DI MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL RECLAMANTE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELLA ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI - DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO CONTENENTE LA DECLARATORIA DI MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL RECLAMANTE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il decreto pronunciato dalla Corte d'appello in Sede di reclamo contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di dichiarazione di fallimento (art 22 legge fallimentare), anche se motivato in relazione al difetto di legittimazione ad agire del reclamante, non e assoggettabile a ricorso per Cassazione, neppure ai sensi dello art 111 cost, trattandosi di provvedimento ad effetti meramente processuali, destinato per legge a lasciare del tutto impregiudicati i diritti delle parti sul piano sostanziale, e pertanto insuscettibile di passare in giudicato. (Conf 981/77, mass n 384602; (Conf 1502/68, mass n 333171; (Conf 426/65; (Conf 1912/63).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)