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Sez. 3, Ordinanza n. 10731 del 23/04/2025 (Rv. 674654-01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE | Alloggio di edilizia residenziale pubblica - Box pertinenziale -
Stato
decisa il 2025-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674654-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE

Applicabilità della disciplina relativa al diritto di riscatto previsto dagli artt. 2 e 3 della l. n. 60 del 1963 - Tutelabilità ex art. 2932 c.c. - Esclusione - Fondamento.

074016 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO - IN GENERE In genere.

In tema di edilizia residenziale pubblica, la disciplina relativa al diritto di riscatto, previsto dagli artt. 2 e 3 della l. n. 60 del 1963, che attribuisce al conduttore il diritto, suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., di convertire il contratto di locazione in compravendita, concerne solo gli alloggi e non può essere esteso alle autorimesse pertinenziali, rispetto alle quali non sussiste alcuna finalità di carattere sociale, tale da giustificare un trattamento speciale e privilegiato, nella prospettiva tracciata dall'art. 47 Cost. di favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione.

Legge 14/02/1963 num. 60 art. 2, Legge 14/02/1963 num. 60 art. 3, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)