Sez. 1 - , Sentenza n. 3280 del 10/02/2021 (Rv. 660507 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO | - Alloggi di edilizia residenziale pubblica- Cessione- Accettazione e comunicazione del prezzo da parte della amministrazione- Riconoscimento del diritto al trasferimento della proprietà dell’alloggio - Decadenza dell’assegnazione prima dell’atto traslativo- Esclusione- Ragioni.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO
In tema di cessione in proprietà di alloggi residenziali pubblici, al procedimento attivato con la presentazione della domanda di riscatto che si concluda con l'accettazione e la comunicazione del prezzo da parte dell'amministrazione (determinato ai sensi dell'articolo 28 della l. n.513 del 1977), consegue il riconoscimento definitivo del diritto dell'assegnatario al trasferimento, peraltro suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art.2932 c.c., della proprietà dell'alloggio. Per effetto della descritta sequenza procedimentale si attua, pertanto, la trasformazione irreversibile del diritto al godimento dell'alloggio assegnato, da locazione semplice, a diritto al trasferimento della proprietà del cespite. Di conseguenza, non può intervenire, prima del suddetto atto traslativo, la decadenza dall'assegnazione in locazione, in esito all'accertamento, da parte dell'amministrazione di determinati fatti, sopravvenuti o scoperti successivamente, dovendosi presumere, in merito, che l'esame dei requisiti soggettivi sia già stato effettuato dall'amministrazione, salvo il successivo atto pubblico di trasferimento della proprietà.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 28 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 com. 2 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)