Sez. 2, Sentenza n. 2237 del 04/02/2016 (Rv. 638824 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE | Locale con destinazione non abitativa - Applicabilità del canone sociale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE
In tema di edilizia residenziale pubblica, la normativa speciale in materia di determinazione del canone sociale concerne solo gli alloggi destinati a soddisfare le primarie esigenze abitative dei non abbienti e non anche i locali aventi destinazione diversa (nella specie, autorimesse), rispetto ai quali non sussiste alcuna esigenza pubblicistica né finalità di carattere sociale, tale da giustificare un trattamento speciale e privilegiato; né rileva che le autorimesse siano state locate unitamente all'assegnazione dell'alloggio con un unico contratto e con la previsione di un canone unitario.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 art. 22 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 23 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)