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Sez. 2, Sentenza n. 9295 del 03/09/1993 (Rv. 483650 - 01)

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Prestazioni periodiche con scadenza annuale o più breve | Obbligazioni unitarie suscettibili di esecuzione istantanea o differita - Prescrizione decennale - Applicabilità.
Stato
decisa il 1993-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483650-01

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Prestazioni periodiche con scadenza annuale o più breve

La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre. Tale prescrizione, per contro, non trova applicazione con riguardo alle obbligazioni unitarie, suscettibili di esecuzione così istantanea, come differita o ripartita, in cui, cioè, è, o può essere, prevista una pluralità di termini successivi per l'adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile, però, anche "uno actu", con riferimento alle quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)