Sez. L, Sentenza n. 411 del 16/01/1999 (Rv. 522355 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Omesso versamento - Conseguenze - Somma aggiuntiva - Sostituzione con la corresponsione degli interessi di differimento e di dilazione ex art. 13 D.L. n. 102 del 1981 - Credito per detti interessi - Prescrizione decennale - Operatività - Prescrizione quinquennale - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Con riguardo alla disposizione dell'art.4, sesto comma del D.L. 30 ottobre 1987 n. 442 (non convertito in legge, ma seguito dalla legge 28 febbraio 1988 n. 48 - di conversione con modificazioni del D.L. 30 dicembre 1987 n. 536 - che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti in base al predetto decreto legge non convertito) con cui è stata stabilita, per i casi ivi previsti, la sostituzione della somma aggiuntiva dovuta per l'omesso versamento dei contributi dell'assicurazione obbligatoria con la corresponsione degli interessi di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981 n. 102, convertito dalla legge 26 settembre 1981 n. 537 e successive modificazioni, il credito dell'Istituto previdenziale relativo a detti interessi resta assoggettato al termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. non si applica infatti all'obbligazione di interessi che - come nella specie - non abbia scadenza periodica annuale o infrannuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1987 num. 442 art. 4, Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 CORTE COST., Legge 28/02/1988 num. 48 CORTE COST., Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 art. 13 CORTE COST., Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)