Sez. 1, Sentenza n. 4144 del 26/04/1999 (Rv. 525751 - 01)
ARTIGIANATO - IN GENERE | Iscrizione all'albo degli artigiani - Condizioni - Rapporto di lavoro subordinato a domicilio - Conseguenze - Cancellazione dall'albo degli artigiani - Necessità.
ARTIGIANATO - IN GENERE
Ricorre la fattispecie del rapporto subordinato di lavoro a domicilio tutte le volte in cui il lavoratore esegua, in un proprio locale ed anche con l'eventuale ausilio dei propri familiari, lavorazioni analoghe o complementari a quelle eseguite all'interno dell'azienda datrice di lavoro, operando su campioni o modelli ricevuti da questa e sotto le sue direttive e controlli, restando, per converso, escluso il vincolo di subordinazione qualora, nel proprio domicilio, il soggetto organizzi e conduca una vera e propria struttura imprenditoriale. Ne consegue che solo in tale ultima ipotesi il lavoratore ha diritto alla conservazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, dovendosene, per converso, disporre la cancellazione tutte le volte in cui ricorrano i presupposti del lavoro subordinato a domicilio in base ai parametri dinanzi ricordati.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 7, Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)