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Sez. 3, Sentenza n. 18507 del 25/08/2006 (Rv. 591898 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Legittimazione attiva e passiva degli eredi - Sussistenza - Litisconsorzio necessario di natura processuale fra gli stessi - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591898-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

La morte di una parte nel corso del giudizio comporta la trasmissione della sua legittimazione processuale (attiva e passiva) agli eredi, i quali, nel succederle, vengono a trovarsi, per tutta la durata del procedimento, nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali, indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)