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Sez. 2, Sentenza n. 9195 del 18/04/2007 (Rv. 597786 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Riassunzione nei confronti della parte colpita da evento interruttivo - Necessità - Altro litisconsorte - Nuova costituzione - Necessità - Esclusione - Partecipazione al giudizio - Sufficienza - Conseguenze - Decisione nei suoi confronti - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597786-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

In tema di riassunzione del processo interrotto, la notificazione al soggetto colpito dall'evento interruttivo o ai suoi aventi causa è essenziale per la ricostituzione del rapporto processuale, mentre la notificazione alle altre parti assolve alla più limitata finalità di consentire ad esse di partecipare alla successiva fase del giudizio, ai fini della quale è sufficiente il mandato rappresentativo e difensivo a suo tempo conferito. Ne consegue che, ove la parte non sia rimasta assente, ma abbia partecipato alla successiva fase del processo, conservando, senza il compimento di particolari formalità, l'originaria posizione, la controversia deve essere decisa anche nei suoi confronti. (Nella specie il difensore del ricorrente e di altra parte processuale - entrambe opponenti un decreto ingiuntivo - aveva riassunto il giudizio spendendo il nome della seconda, pur avendo dichiarato nel verbale di udienza di essere presente "per gli attori"; la S.C. in applicazione del principio soprariportato ha cassato la sentenza di appello che aveva omesso di pronunziare sul merito della causa anche con riferimento al ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)