Sez. 5 - , Ordinanza n. 12272 del 17/05/2017 (Rv. 644137 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Base imponibile – Fabbricati classificati nel gruppo catastale D non iscritti in catasto – Valore – Giudicato formatosi con riguardo alla base imponibile dell’INVIM – Inapplicabilità – Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di base imponibile dell'ICI, ai fini della determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, si deve fare applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, senza che, nel giudizio riguardante l'ICI, sia possibile fare valere il giudicato esterno formatosi con riguardo al valore dei predetti fabbricati ai fini dell'INVIM, atteso che il giudicato esterno può essere efficacemente eccepito quando si sia formato in un giudizio tra le stesse parti e relativo a tributi fondati sui medesimi presupposti di fatto, circostanze entrambe insussistenti nel caso di giudizi concernenti la determinazione della base imponibile, rispettivamente, dell'ICI e dell'INVIM.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1972 num. 643 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)