Sez. 2, Sentenza n. 5205 del 28/07/1983 (Rv. 430075 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - MOTIVATO CON LA NEGAZIONE DEL VALORE PROBATORIO DELLE PRESUNZIONI - VIZIO DI MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - MOTIVATO CON LA NEGAZIONE DEL VALORE PROBATORIO DELLE PRESUNZIONI - VIZIO DI MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
L'insindacabilità, in Sede di legittimità, dell'apprezzamento del giudice del merito circa la sussistenza delle condizioni per disporre il giuramento suppletorio e la scelta della parte cui esso debba essere deferito presuppone che detto apprezzamento sia sostenuto da una motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici e tale non può considerarsi la motivazione del giudice che, ai fini delle valutazioni suddette, abbia negato, in violazione dell'art. 2729 cod. civ., il valore probatorio delle presunzioni. (V 3880/81, mass n 414526; (V 1699/81, mass n 412372).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)