Sez. L, Sentenza n. 1072 del 04/02/1987 (Rv. 450632 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - SVOLGIMENTO DI LAVORAZIONE DIVERSA DA QUELLA ERRONEAMENTE DENUNZIATA - CORRESPONSIONE DI UN PREMIO MAGGIORE DI QUELLO DOVUTO - RETTIFICA DELL'ERRORE - ONERE DELLA IMPRESA - RIPETIZIONE DEI MAGGIORI PREMI PAGATI - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - SVOLGIMENTO DI LAVORAZIONE DIVERSA DA QUELLA ERRONEAMENTE DENUNZIATA - CORRESPONSIONE DI UN PREMIO MAGGIORE DI QUELLO DOVUTO - RETTIFICA DELL'ERRORE - ONERE DELLA IMPRESA - RIPETIZIONE DEI MAGGIORI PREMI PAGATI - DECORRENZA.*
L'impresa che deduca di avere svolto una lavorazione diversa da quella erroneamente denunziata ai sensi dell'art. 12, comma primo, DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e di avere - per effetto dello inquadramento operato dall'Inail sulla base di tale erronea denunzia - corrisposto, a titolo di premio per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, somme maggiori di quelle dovute, non può imputare allo istituto assicuratore il mancato accertamento della pretesa difformità, incombendo ad essa impresa di provvedere alla rettifica della precedente erronea denunzia con il procedere - nel quadro degli obblighi di comunicazione imposti dal citato art. 12 - alla presentazione di altra denunzia riflettente la sua reale situazione, con la prova specifica dell'asserita discordanza fra la lavorazione effettivamente svolta e quella denunciata. Ne consegue che il datore di lavoro non può ripetere dall'Inail i maggiori premi pagati ed ha diritto a vedersi rettificata la tariffa soltanto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale fu spedita l'istanza di rettifica (secondo quanto previsto dal par. 13 d.m. 10 dicembre 1971). (Conf 4983/80, mass n 408856).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1896, Cod. Civ. art. 1897, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST., DM 10/12/1971
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)