Sez. L, Sentenza n. 10248 del 28/09/1995 (Rv. 494128 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Versamento di premi in eccedenza per erroneo inquadramento operato dall'I.N.A.I.L. - Ripetizione - Presupposti - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
Ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il datore di lavoro - sul quale incombe l'onere di portare a conoscenza dell'I.N.A.I.L., in base al principio generale di cui all'art. 1897 cod. civ., gli elementi di variazione che determinano una diminuzione del rischio - non può ripetere dall'Istituto i premi pagati in eccedenza, per effetto di un erroneo inquadramento da questo operato, se non a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale fu spedita l'istanza di rettifica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1897, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)