diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4983 del 28/08/1980 (Rv. 408856 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - SVOLGIMENTO DI LAVORAZIONE DIVERSA DA QUELLA ERRONEAMENTE DENUNZIATA - CONSEGUENTE CORRESPONSIONE DI UN PREMIO MAGGIORE DEL DOVUTO - RETTIFICA DELL'ERRORE - ONERE DELL'IMPRESA DENUNZIANTE - CONTENUTO - ERRORE SULL'ENTITA DEL RISCHIO DI PROVOCAZIONE DI AFFEZIONI SILICOTICHE - SUSSISTENZA DEL PREDETTO ONERE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1980-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408856-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - SVOLGIMENTO DI LAVORAZIONE DIVERSA DA QUELLA ERRONEAMENTE DENUNZIATA - CONSEGUENTE CORRESPONSIONE DI UN PREMIO MAGGIORE DEL DOVUTO - RETTIFICA DELL'ERRORE - ONERE DELL'IMPRESA DENUNZIANTE - CONTENUTO - ERRORE SULL'ENTITA DEL RISCHIO DI PROVOCAZIONE DI AFFEZIONI SILICOTICHE - SUSSISTENZA DEL PREDETTO ONERE - CONFIGURABILITA.*

L'impresa che deduca di avere svolto una lavorazione diversa da quella erroneamente denunziata ai sensi dell'art 12, comma primo, DPR 30 giugno 1965 n 1124 e di avere - per effetto dell'inquadramento operato dall'Inail sulla base di tale erronea denunzia - corrisposto, a titolo di premio per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, somme maggiori di quelle dovute, non puo imputare allo istituto assicuratore il mancato accertamento della pretesa difformita, incombendo ad essa impresa di provvedere alla rettifica della precedente erronea denunzia con il procedere - nel quadro degli obblighi di comunicazione imposti dal citato art 12 - alla presentazione di altra denunzia riflettente la sua reale situazione, con la prova specifica dell'asserita discordanza fra la lavorazione effettivamente svolta e quella denunciata. Questo principio si applica anche in caso di errore sull'entita del rischio di provocazione di affezioni silicotiche cui le lavorazioni denunziate espongono i prestatori d'opera. (Conf 4516/79, mass n 401024, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)