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Sez. U, Sentenza n. 1385 del 23/02/1990 (Rv. 465493 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - OSPEDALI GESTITI DA ENTI ECCLESIASTICI RICONOSCIUTI - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - NATURA PRIVATISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1990-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465493-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - OSPEDALI GESTITI DA ENTI ECCLESIASTICI RICONOSCIUTI - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - NATURA PRIVATISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Gli enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti ed esercenti attività ospedaliera, non hanno, in Mancanza di espressa attribuzione con provvedimento del Presidente della regione, la qualità di enti pubblici non economici, ancorché abbiano ottenuto la classificazione del loro ospedale fra quelli soggetti a programmazione (artt. 1 e 20 della legge 12 febbraio 1968 n. 132), ovvero l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale a quelli del personale degli enti ospedalieri (art. 129 del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130). Ne discende la natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti di tali enti ecclesiastici e la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie ad esso inerenti. (V 2167/88, mass n 458009; (V 2019/85, mass n 439928).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 20, DPR 27/03/1969 num. 130 art. 129, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)