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Sez. U, Sentenza n. 8088 del 02/04/2007 (Rv. 595929 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE | Enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera - Classificazione degli ospedali ai sensi dell'art. 1 della legge n. 132 del 1968 ed equiparazione ex artt. 129 d.P.R. n. 130 del 1960 e 25 d.P.R. n. 761 del 1979 - Applicazione al personale dei principi dell'ordinamento del personale ospedaliero pubblico - Esclusione - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alle controversie di lavoro dei dipendenti di detti enti ecclesiastici - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595929-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE

Posto che i rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti esercenti attività ospedaliera e classificati ai fini della loro inserzione nel servizio sanitario pubblico hanno natura privatistica, le norme e i principi di tutela operanti per i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun limite alla loro applicazione nel rapporto del personale dipendente da detti enti; siffatta qualificazione, in difetto di disposizioni espresse in questo senso, non comporta, con l'adeguamento dell'ordinamento di tali rapporti di lavoro di diritto privato a quello del personale delle unita sanitarie locali, secondo le disposizioni del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, l'assoluta parificazione della regolamentazione degli stessi rapporti a quello dei dipendenti degli enti pubblici ospedalieri, e ciò anche alla stregua delle successive norme introdotte per il riordino della disciplina in materia sanitaria dai d.lgs. n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993. Alla stregua di questo quadro normativo, pertanto, si deve escludere che gli enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera, previsti dalle citate disposizioni, siano inclusi, secondo l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tra dette amministrazioni, che ai sensi dell'art. 1 del citato testo normativo comprendono le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. (Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua del principio enunciato, hanno affermato, rigettando il ricorso, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in merito alla domanda di un medico inerente l'impugnazione degli atti relativi alla procedura concorsuale per il conferimento di un incarico di dirigente presso l'Ospedale Cristo Re di Roma, appartenente alla categoria dei predetti enti ecclesiastici).

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 20, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 47 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 421 art. 4, DPR 27/03/1969 num. 130 art. 129, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 25, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 4 com. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)