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Sez. 2, Sentenza n. 4740 del 25/02/2011 (Rv. 617701 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI | Società - Incorporazione (nel regime anteriore alla modificazione dell'art. 2504-bis cod. civ.) - Verificatasi nel corso del giudizio di primo grado - Difensore della società incorporata - Impugnazione a nome dell'incorporante in assenza di espresso mandato - Inammissibilità - Nuova disciplina dell'art. 2504-bis cod. civ. - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617701-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI

Nel regime anteriore alla modificazione dell'art. 2504-bis cod. civ. (recata dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310), l'incorporazione di una società realizza una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale e produce gli effetti, tra loro indipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della nuova persona giuridica. Pertanto, se tale evento si verifica nel corso del giudizio di primo grado, ancorché in quel giudizio non sia stata dichiarata in udienza (o notificata) l'estinzione della rappresentata, il difensore della società incorporata non può proporre impugnazione a nome della società incorporante, in difetto di espresso mandato di quest'ultima, avvalendosi della procura conferita dalla società estinta; né può assumere rilievo il nuovo testo dell'art. 2504-bis cod. civ. - secondo cui la società che risulta dalla fusione o quella incorporante "assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti" -, non avendo tale nuova disciplina carattere interpretativo ed efficacia retroattiva, bensì esclusivamente innovativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Decreto Legisl. 28/12/2004 num. 301 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)