diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 27905 del 21/12/2011 (Rv. 620527 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Fusione di società perfezionatosi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003 - Estinzione della società incorporata - Conseguenze - Impugnazione dell'incorporata successiva alla fusione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2011-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620527-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In tema di fusione di società perfezionatasi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a partire dall'ultima delle iscrizioni nell'ufficio del registro delle imprese prescritte dall'art. 2504 cod. civ. la società risultante dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi di quella che si estingue. Ne consegue che l'impugnazione proposta dalla società incorporata dopo il perfezionamento dell'incorporazione è inammissibile, in quanto proveniente non dal soggetto legittimato ma da soggetto inesistente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6, Cod. Civ. art. 2504, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)