Sez. 3, Sentenza n. 85 del 08/01/2004 (Rv. 569313 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Spedizioniere doganale - Imposta doganale - Pagamento - Rimborso dal mandante - Spettanza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
Lo spedizioniere doganale, il quale abbia pagato l'imposta doganale, può pretendere in base alle norme sul mandato il rimborso dal soggetto che gli ha conferito l'incarico di compiere le operazioni doganali, dovendo altrimenti indirizzare la pretesa nei confronti del proprietario della merce che, nonostante il ricorso all'attività dello spedizioniere, rimane il soggetto passivo del rapporto tributario.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 56 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1737, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)