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Sez. 1, Sentenza n. 3977 del 07/05/1997 (Rv. 504122 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE | Spedizioniere doganale presentatore della merce in dogana - Soggetto passivo dei diritti dovuti in via principale - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504122-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE

Lo spedizioniere doganale che abbia effettuato la dichiarazione doganale e presentato la merce in dogana è tenuto al pagamento dei diritti dovuti in via principale, atteso che, in base al sistema della legge doganale di cui al T.U. n. 43 del 1973, colui che presenta la merce importata alla dogana o la detiene al momento del passaggio della linea doganale assume la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario indipendentemente dalla esistenza di un suo diritto sulla merce legittimante un autonomo potere di disposizione ed ancorché egli dichiari la propria veste di rappresentante e indichi l'effettivo proprietario della stessa.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 31, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 41, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 53 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 59, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 78, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)